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	<title>Studio Commercialista &#187; consulenza aziendale</title>
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	<description>Consulenza Aziendale nel Cilento</description>
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		<title>Consulenza gratuita Resto al sud o altri finanziamenti a fondo perduto</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Lo Studio Esposito sito in Palinuro porta a conoscenza che ogni venerdì è presente in loco dalle ore 17:00 un Esperto in Finanza Agevolata per offrire Consulenza Gratuita al fine di  verificare se esistono i requisiti per accedere alla misura Resto al Sud o agli altri finanziamenti a fondo perduto e finanziare finalmente la Vostra Idea Imprenditoriale. NON PERDETE L&#8217;OPPORTUNITA&#8217;,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Esposito sito in Palinuro porta a conoscenza che ogni venerdì è presente in loco dalle ore 17:00 un <span style="text-decoration: underline;"><strong>E</strong><strong>sperto in Finanza </strong><strong>Ag</strong><strong>evolata</strong></span> per offrire <span style="text-decoration: underline;"><strong>C</strong><strong>onsulenza Gratuita</strong></span> al fine di  verificare se esistono i requisiti per accedere alla misura Resto al Sud o agli altri finanziamenti a fondo perduto e finanziare finalmente la <span style="text-decoration: underline;"><strong>V</strong><strong>ostra I</strong><strong>dea Imprenditoriale</strong></span>. <span style="text-decoration: underline;"><strong>NON PERDETE L&#8217;OPPORTUNITA&#8217;</strong><strong><span style="text-decoration: underline;">, VENITE DA NOI A </span>PRENOTARE I FONDI</strong></span></p>
<p><strong>Per info: 0974931793</strong></p>
<p>www.studioespositoassociati.it</p>
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		<title>RESTO AL SUD</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Resto al Sud è l’incentivo, composto da un contributo a fondo perduto e di un mutuo a tasso 0, garantito all’80% dal fondo PMI, volto a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali o consolidare, diversificare, migliorare i processi produttivi di imprese già attive nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni del cratere sismico in...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Resto al Sud</em></strong> è l’incentivo, composto da un contributo a fondo perduto e di un mutuo a tasso 0, garantito all’80% dal fondo PMI, volto a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali o consolidare, diversificare, migliorare i processi produttivi di imprese già attive nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni del cratere sismico in Umbria, Lazio e Marche.</p>
<p><em><strong>A CHI E’ RIVOLTO</strong></em>: Le agevolazioni sono rivolte a:</p>
<p>● under 56 residenti o che trasferiranno la residenza nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia o nei comuni del cratere sismico in Umbria, Lazio e Marche. I beneficiari non possono essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto per tutta la durata del finanziamento, né possono essere titolari di un’altra attività di impresa in esercizio e, per chi richiede i finanziamenti per le attività professionali, non devono risultare titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni. Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali e le persone fisiche che intendano costituirsi in società, dopo l’esito positivo della valutazione. I soci che non hanno i requisiti soggettivi non possono essere superiori ad un terzo del totale dei soci e non devono avere rapporti di parentela con i soci in possesso dei requisiti.</p>
<p>● imprese costituite dopo il 21 giugno 2017.</p>
<p><em><strong>CHE COSA SI PUÒ FARE</strong></em>: Avviare attività imprenditoriali relative alla produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, ovvero svolgere attività libero professionali. E’ escluso dalle agevolazioni il settore del commercio. L’incentivo per le imprese costituite dopo il 21 giugno 2017 finanzia un programma di spesa volto a consolidare, diversificare, migliorare i processi produttivi al fine di offrire un prodotto o un servizio rinnovato e più competitivo.</p>
<p><em><strong>COSA FINANZIA</strong></em>: Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:</p>
<p>1) spese per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili nel limite massimo del 30% del programma di spesa;</p>
<p>2) spese per macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;</p>
<p>3) spese per programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione;</p>
<p>4) spese relative al capitale circolante nella misura massima del 20% del programma di spesa. Sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale.</p>
<p><strong><em>LE AGEVOLAZIONI</em>:</strong></p>
<p>Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:</p>
<p>● un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo</p>
<p>● un finanziamento bancario pari al 50% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi.</p>
<p><em><strong>Importo massimo finanziabile:</strong></em></p>
<ul>
<li>€ 60.000 per ditta individuale, società unipersonale od attività professionale svolta in forma individuale ;</li>
<li>€ 100.000 per società o cooperative con 2 soci;</li>
<li>€ 150.000 per società o cooperative con 3 soci;</li>
<li>€ 200.000 (importo massimo finanziabile) per società o cooperative con 4 o più soci.</li>
<li>Gli importi si intendono al netto dell’iva che non è finanziabile.</li>
<li><strong><em>A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto: </em></strong></li>
<li>€ 15.000 per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;</li>
<li>fino a un massimo di € 40.000 per le società (€ 10.000 per ogni socio finanziato) .</li>
</ul>
<p>Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.</p>
<p>web site: www.studioespositoassociati.it</p>
<p>email: info@studioespositoassociati.it</p>
<p>Tel/fax: 0974931793</p>
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		<title>Indennità INPS da 600 euro per professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[tributarista]]></category>
		<category><![CDATA[consulente nel cilento]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura italia]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[studio commerciale Dott. Mauro Esposito nel cilento]]></category>

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		<description><![CDATA[Uno degli interventi più discussi del Decreto Cura Italia è quello relativo all’indennità di 600 euro che l’INPS potrà erogare a favore di professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti. In questo articolo analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo, a seconda della posizione previdenziale del contribuente e dell’attività svolta. Indennità 600 Euro...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioespositoassociati.it/wp-content/uploads/2020/03/unnamed.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-274" src="http://www.studioespositoassociati.it/wp-content/uploads/2020/03/unnamed-300x169.jpg" alt="unnamed" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Uno degli interventi più discussi del Decreto Cura Italia è quello relativo all’indennità di 600 euro che l’INPS potrà erogare a favore di professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti.</p>
<p>In questo articolo analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo, a seconda della posizione previdenziale del contribuente e dell’attività svolta.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Indennità 600 Euro per lavoratori autonomi</span></strong>: con il messaggio 20 marzo 2020 N. 1288/2020 l’INPS ha affermato che: “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.”</p>
<p>Nell’allegato al messaggio è precisato, in merito all’indennità 600 euro ai lavoratori autonomi quanto segue:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi</span></strong></p>
<p>A tale indennità̀ possono accedere:</p>
<ul>
<li>i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società̀ semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;</li>
<li>i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.</li>
</ul>
<p>Ai fini dell’accesso all’indennità̀, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.</p>
<p><strong> <span style="text-decoration: underline;">Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria</span></strong></p>
<p>A tale indennità̀ possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:</p>
<ul>
<li>Artigiani</li>
<li>Commercianti</li>
<li>Coltivatori diretti, coloni e mezzadri</li>
</ul>
<p>Ai fini dell’accesso all’indennità̀ le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.</p>
<p>Si tratta evidentemente di chiarimenti ancora non sufficienti, quindi, in attesa di istruzioni operative e più corpose, si formula una prima analisi delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del DL 18/2020 per delinearne, quanto meno, l’ambito applicativo e comprendere i potenziali destinatari dell’indennità di euro 600 riconosciuta al mondo delle partite IVA e dei Lavoratori autonomi.</p>
<p>Normativamente il riconoscimento dell’indennità è organizzato su due moduli:</p>
<ul>
<li>indennità ai professionisti e co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio (art. 27);</li>
<li>indennità ai titolari di una posizione riconducibile alla gestione commercianti o artigiani INPS (art. 28).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ATTENZIONE: va preliminarmente precisato che il riconoscimento dell’indennità non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate. </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Indennità 600 Euro ai professionisti e co.co.co. </span></strong></p>
<p>L’articolo 27 del Dl CURA ITALIA prevede che, l’indennità pari ad euro 600,00 è riconosciuta per il mese di marzo ai professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata ex art. 2 co. 26 della l. 335/1995.</p>
<p>Preliminarmente emerge chiaramente che il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività professionali e artistiche di cui al primo co. art. 53 TUIR, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. con rapporti attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS.</p>
<p>La norma poi prevede i presupposti negativi di esclusione secondo i quali i suddetti soggetti:</p>
<ul>
<li>non devono essere titolare di pensione;</li>
<li>non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.</li>
</ul>
<p><strong>Poiché la concessione dell’indennità è gestita dall’INPS, i professionisti che appartengono agli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri etc . . . .) non sono destinatari della misura di sostegno in argomento</strong>.</p>
<p>Non potranno beneficiarne neanche i titolari di pensione, pertanto, chi, ad esempio, è titolare di una partita IVA o è titolare di un rapporto di co.co.co. non potrà richiedere l’indennità in argomento.</p>
<p>Esclusi anche tutti quelli che sono soggetti all’obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.</p>
<p>Poiché la norma null’altro dice, si deve concludere che laddove il titolare di partita IVA ovvero il co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolare di un rapporto di lavoro soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potrà fruire del presente beneficio.</p>
<p>Si ritiene che la verifica dei presupposti di esclusione debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 essendo la misura calibrata una tantum per tale periodo e non prevedendo la norma nessun arco temporale di osservazione.</p>
<p>Ma anche per questo inciso occorre attendere le istruzioni INPS.</p>
<p>Per quanto alla attribuzione dell’indennità ai co.co.co., si tratterà di fare un’analisi caso per caso per verificare la sussistenza dei presupposti di esclusione.</p>
<p>Si propongono alcuni esempi:</p>
<p><strong>Co.co.co. socio lavoratore di una società Industria</strong></p>
<p>Poiché il soggetto che percepisce un compenso in relazione al rapporto di co.co.co. non è obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società industria, ha diritto all’indennità ex art. 27 pari ad euro 600,00.</p>
<p><strong>Amministratore non socio della Società</strong></p>
<p>L’attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 e l’iscrizione alla gestione Separata INPS in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del beneficio, sempre ché l’amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini professionali.</p>
<p><strong>Amministratore socio di SRL Industria</strong></p>
<p>Anche per questo caso l’iscrizione attivata con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell’amministratore socio di SRL Industria consente il riconoscimento del beneficio, in quanto il socio di società industriale non ha obbligo previdenziale in riferimento a tale ultima posizione.</p>
<p><strong>Amministratore socio di SRL commercio/artigiana</strong></p>
<p>In questo caso poiché il socio è obbligato all’iscrizione alla gestione commercio/artigiana non potrà beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 27; si tratterà di verificare se si potrà accedere al beneficio di cui al successivo art. 28.</p>
<p><strong>Indennità 600 Euro per commercianti e artigiani </strong></p>
<p>L’indennità 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall’articolo 28 del D.L. 18/2020.</p>
<p>La norma, in particolare, prevede che, ai lavoratori autonomi (la norma non fa riferimento al possesso di partita IVA) iscritti alle gestioni speciale dell’Ago (tra cui Artigiani e Commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, con esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.</p>
<p><strong>Nota bene</strong>: la gestione speciale Ago si rivolge oltre che ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.</p>
<p>Anche in questo caso per comprendere l’ambito soggettivo occorre seguire il seguente paradigma:</p>
<ul>
<li>requisito positivo e necessario: iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti;</li>
<li>requisito negativo di esclusione n. 1: titolare di pensione;</li>
<li>requisito negativo di esclusione n. 2: iscrizione ad altra forma previdenziale senza tenere conto della forma previdenziale di cui alla Gestione Separata.</li>
</ul>
<p><strong>I dubbi dei soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio </strong></p>
<p>Secondo alcuni dubbio è il riconoscimento del beneficio a favore dei soci di società obbligati all’iscrizione alle gestioni commercianti e artigiani in quanto, secondo dette interpretazioni, la norma richiede il possesso della partita IVA.</p>
<p>Tuttavia, proprio comparando le disposizioni di cui all’art.27 e 28 del DL 18/2020 sembrerebbe che il requisito del possesso della partita IVA non sia richiesto nell’ambito del beneficio riconosciuto ai soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti.</p>
<p>Per altro, pare, che in tale senso deponga anche il messaggio INPS del 20 marzo 2020 laddove è precisato che, potranno accedere al beneficio, senza precisare il necessario possesso della partita IVA, i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:</p>
<ul>
<li>artigiani;</li>
<li>commercianti;</li>
<li>coltivatori diretti, coloni e mezzadri.</li>
</ul>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>: si ritiene quindi che anche i soci di società artigiane e commerciali in presenza di tutti gli altri presupposti possano accedere al beneficio.</p>
<p>Se fosse confermata la tesi proposta l’amministratore socio di SRL, iscritto alla gestione separata, società esercente attività per la quale ricorre anche l’obbligo dell’iscrizione del medesimo soggetto alla gestione previdenziale artigiani/commercianti, potrà richiedere l’indennità ai sensi dell’articolo 28.</p>
<p>Una diversa interpretazione potrebbe sviare proprio i soggetti che oltre ad essere iscritti alla gestione commercianti o artigiani ricevono compensi soggetti alla gestione separata. Tale conclusione non pare ammissibile.</p>
<p><strong>IMPORTANTE</strong>: ai sensi della norma sono esclusi gli agenti e rappresentanti obbligato alla contribuzione Enasarco.</p>
<p><strong>Ulteriori precisazioni</strong></p>
<p>L’indennità è esclusa da imposizione diretta (Irpef e relative addizionali).</p>
<p>Per quanto alle procedure di richiesta sarà l’INPS a formulare le procedure.</p>
<p>Nella speranza che l’ente, avendo a disposizioni tutte le informazioni necessarie per individuare i soggetti destinatari del beneficio, attui procedure semplificate e adeguate ai provvedimenti di restrizione già approvati.</p>
<p>La norma per entrambe le misure di sostegno prevede dei limiti superati i quali l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.</p>
<p>Sulla base di tale tono normativo era circolata l’ipotesi di un click day, ma con il comunicato stampa del 19 marzo l’INPS ha chiarito: <strong>“Non c’è nessun click day”</strong> inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni.</p>
<p>Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click.</p>
<p>Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula.</p>
<p>La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti”.</p>
<p>Si tratta di attendere le istruzioni ufficiali INPS per aver ancora più chiarezza e conferma di quanto proposto nel presente articolo e per apprendere le procedure di richiesta delle indennità a sostengo di lavoratori autonomi e co.co.co..</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Istruzioni operative per sospensione mutui</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui nel cilento]]></category>

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		<description><![CDATA[Gentilissimi Clienti, In questo momento è necessario primo luogo capire come fare a sospendere i rimborsi dei prestiti bancari nel corso dell’emergenza Covid -19! Cerchiamo di spiegarti come operare sulle due tipologie di debiti bancari più ricorrenti: A) mutui prima casa B) finanziamenti chirografari, leasing e mutui impresa. A) Per le FAMIGLIE è prevista la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioespositoassociati.it/wp-content/uploads/2020/03/download.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-264" src="http://www.studioespositoassociati.it/wp-content/uploads/2020/03/download.jpg" alt="download" width="293" height="172" /></a></p>
<p>Gentilissimi Clienti,<br />
In questo momento è necessario primo luogo capire come fare a sospendere i rimborsi dei prestiti bancari nel corso dell’emergenza Covid -19!<br />
Cerchiamo di spiegarti come operare sulle due tipologie di debiti bancari più ricorrenti:</p>
<p><strong>A) mutui prima casa </strong></p>
<p><strong>B) finanziamenti chirografari, leasing e mutui impresa. </strong></p>
<p><strong>A) Per le FAMIGLIE è prevista la possibilità di richiedere la sospensione fino a massimo di 12 mesi della quota capitale dei mutui ipotecari e dei finanziamenti rateali con durata iniziale superiore a 18 mesi</strong></p>
<p>Operativamente dovrete seguire questi passi:<br />
1) RICHIEDERE ALLA PROPRIA BANCA IL MODULO E COMPILARLO IN TUTTE LE SUE PARTI (LA MAGGIORANZA DEGLI ISTITUTI BANCARI HANNO PREVISTO ANCHE LA MODALITA’ DI COMPILAZIONE ON-LINE CON ACCESSO DIRETTO AD UN LINK DELL’APPLICAZIONE HOME-BANKING);</p>
<p>2) Sottoscrivere il modulo (se il mutuo è intestato a più soggetti, dovrà essere firmato da tutti i richiedenti);</p>
<p>3) E’ ammessa la consegna del modulo scansionato o attraverso la funzione dedicata della vostra applicazione home-banking o attraverso e-mail al proprio gestore di riferimento (la scansione potrà essere realizzata fotografando col proprio cellulare il modulo compilato).</p>
<p>Riceverete dalla Vostra Banca una comunicazione con l&#8217;esito della richiesta di sospensione; se verrà accettata Vi sarà anche inviato un modulo di integrazione contrattuale che dovrete sottoscrivere per dar corso alla modifica del piano di ammortamento del mutuo. Tale modulistica dovrà essere inviata nelle modalità già descritte al punto 3.</p>
<p>Per compilare il modulo avrete bisogno del numero di rapporto di finanziamento, la data di stipula e l&#8217;importo erogato, che potrete trovare in due modi:</p>
<p>&#8211; attraverso il portale on-line, entrando con le Vostre credenziali home-banking, nell&#8217;area dedicata;</p>
<p>&#8211; sul un Documento di Sintesi del finanziamento &#8211; ove disponibile &#8211; che viene inviato ogni anno dalla Banca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B) Per le IMPRESE e i PROFESSIONISTI è possibile richiedere:</strong></p>
<p>• sospensione fino a massimo di 12 mesi della quota capitale dei mutui ipotecari;</p>
<p>• sospensione fino a massimo di 12 mesi della quota capitale per i mutui chirografari e leasing con durata superiore a 18 mesi e di 6 mesi per i mutui chirografari con durata fino a 18 mesi.</p>
<p>Dovrete individuare il modulo corretto da compilare rispondendo ad alcune domande</p>
<p>1. Siete una PMI, ossia hai meno di 250 dipendenti e fatturato fino a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro, oppure siete liberi professionisti o un imprenditore con ditta individuale e volete accedere alla sospensione del finanziamento richiesto per l’attività lavorativa?</p>
<p>2. Il finanziamento ha una durata originaria maggiore di 18 mesi ed è stato stipulato prima del 31/01/2020?</p>
<p>Se entrambe le risposte sono affermative e se il finanziamento non ha già fruito negli ultimi 24 mesi della sospensione o allungamento ai sensi dell’Accordo per il Credito, allora sarà possibile compilare la richiesta di moratoria con le stesse modalità indicate per le famiglie, su idoneo modulo dedicato.</p>
<p>Una volta compilato e sottoscritto il modulo, sarà sempre necessaria la scansione (potrà essere realizzata anche fotografando col proprio cellulare il modulo compilato); lo stesso modulo sarà da inviare mediante l’applicazione home-banking o mediante PEC alla filiale</p>
<p>Riceverete dalla Banca una comunicazione con l&#8217;esito della richiesta di sospensione; se sarà accettata verrà inviato un modulo di integrazione contrattuale che dovrà essere sottoscritto per dar corso alla modifica del piano di ammortamento del mutuo. Tale modulistica dovrà essere inviata nelle modalità già descritte al paragrafo precedente.</p>
<p>Anche in questo caso saremo a disposizione dei Soci che hanno attivato il nostro servizio contabile per ogni dubbio o necessità; invitiamo gli altri Soci a rivolgersi ai propri Professionisti per le indicazioni necessarie. Cordiali saluti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RICHIESTA FAMIGLIE (FACSIMILE)</strong></p>
<p>Il/la sottoscritto/a _____________________________________________</p>
<p>nato/a a _______________________________________ (_____) il _______________________ codice</p>
<p>fiscale ________________________ e, in caso di cointestazioni</p>
<p>Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________ (_____)</p>
<p>Il _____________________ codice fiscale ________________________________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per far fronte alle conseguenze dell’emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CHIEDE/CHIEDONO</strong></p>
<p>La sospensione per ______ mesi della quota capitale dei seguenti rapporti di finanziamento con traslazione del piano di ammortamento per analogo periodo:</p>
<p>·         Rapporto n. __________________ stipulato il ______________ per € _____________</p>
<p>·         Rapporto n. __________________ stipulato il ______________ per € _____________</p>
<p>·         Rapporto n. __________________ stipulato il ______________ per € _____________</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ferme le altre condizioni economiche e operative rilevabili dal Documento di Sintesi</p>
<p><strong>In fede</strong></p>
<p><strong>_______________ , lì _______________</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Firma del/i Richiedente/i</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DOMANDA MORATORIA BANCARIA PMI (FACSIMILE)</strong></p>
<p>Domanda per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese di cui all’&#8221;Accordo per il Credito 2019 &#8211; Imprese in ripresa 2.0” siglato il 15 novembre 2018 dall’ABI e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese</p>
<p style="text-align: justify;">La sottoscritta ____________________ con sede a ____________________ (___), in via/piazza ____________________ n. ____, Cod. Fisc. ________________________ in</p>
<p style="text-align: justify;">persona del suo legale rappresentante/delegato signor/signora ____________________ nato/a a ____________________ (___), il ____________ , Cod. Fisc.</p>
<p style="text-align: justify;">____________________, nella qualità di intestatario/a di un rapporto di mutuo e/o finanziamento rateale a m/l termine e/o di leasing immobiliare o mobiliare e/o di un rapporto di conto</p>
<p style="text-align: justify;">corrente con garanzia ipotecaria “piano di rientro”, presa visione dell’Accordo di cui sopra<br />
<strong>                                                          </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>                                                                          d i c h i a r a</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- di essere una piccola media impresa, operante in Italia, con meno di 250 dipendenti e con un fatturato fino a 50 milioni di euro o con un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro;</p>
<p style="text-align: justify;">- di avere adeguate prospettive economiche e di avere una situazione economica finanziaria che provi la continuità aziendale;</p>
<p style="text-align: justify;">- di non avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o rate già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da più di 90 giorni;</p>
<p style="text-align: justify;">- di non aver già fruito di sospensione o allungamento &#8211; anche concessi discrezionalmente dalla banca al di fuori di accordi ABI &#8211; nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale (quali ad esempio sospensioni a seguito di eventi calamitosi);</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto sopra</p>
<p style="text-align: justify;">                                                                                <strong>c h i e d e</strong></p>
<p style="text-align: justify;">□ la sospensione per _____ mesi del pagamento della quota capitale con traslazione del piano di ammortamento del/dei rapporto/i di mutuo o finanziamento a m/l termine di seguito indicati per</p>
<p style="text-align: justify;">analogo periodo: n. __________ n. __________ n. __________ n. __________ , agevolato ai sensi di ___________________________________ (solo per i finanziamenti</p>
<p style="text-align: justify;">agevolati) n. __________ , agevolato ai sensi di ___________________________________ (solo per i finanziamenti agevolati)</p>
<p style="text-align: justify;">□ la sospensione per _____ mesi del pagamento della quota capitale dei canoni del/dei rapporto/i di leasing mobiliare/immobiliare di seguito indicati con conseguente postergazione</p>
<p style="text-align: justify;">dell’esercizio dell’opzione di riscatto: tipologia _________ n. _________ tipologia _________ n. _________ tipologia _________ n. _________ tipologia _________ n. _________ ,</p>
<p style="text-align: justify;">agevolato ai sensi di ___________________________ (solo per i finanziamenti agevolati)</p>
<p style="text-align: justify;">□ la sospensione per ____ mesi del pagamento della quota capitale con traslazione del piano di rimborso rateale del/i conto/i corrente/i con garanzia ipotecaria “piano di rientro”, già in</p>
<p style="text-align: justify;">ammortamento alla data di presentazione della domanda, di seguito indicato/i per analogo periodo: n. ____________________ n. ____________________ n. ____________________ n. ____________________ n. ____________________ Il/la sottoscritto/a prende atto: &#8211; che la Banca si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti</p>
<p style="text-align: justify;">formali di ammissibilità della domanda; &#8211; che la Banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria</p>
<p style="text-align: justify;">autonoma valutazione e che, in base alla tempistica prevista dall’“Accordo per il credito 2019”, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente domanda o dall&#8217;ottenimento</p>
<p style="text-align: justify;">delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca, fornirà una risposta;</p>
<p style="text-align: justify;">- ai fine della concessione delle facilitazioni previste, la Banca potrà richiedere la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (es. portafoglio ordini,</p>
<p style="text-align: justify;">business plan, piani di ristrutturazione aziendale, ecc.);</p>
<p style="text-align: justify;">- che, qualora sussistano i presupposti formali alla presentazione della domanda, la “sospensiva” avente a oggetto i rapporti di mutuo, finanziamento a m/l termine, di leasing e di conto corrente</p>
<p style="text-align: justify;">con garanzia ipotecaria “piano di rientro”, sarà operativa qualora non vi siano cause ostative previste nell’“Accordo per il credito 2019” quali a titolo di esempio i finanziamenti con agevolazione</p>
<p style="text-align: justify;">pubblica (nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale) la cui norma di incentivazione non sia inserita nell’elenco comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p style="text-align: justify;">In fede ________________________, lì _______________</p>
<p style="text-align: justify;">Il dichiarante ______________________________</p>
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		<title>Rete di Impresa</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[come fare reti di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative e reti di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[reti di impresa]]></category>

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		<description><![CDATA[Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bx-viewport">
<ul id="slider1">
<li>
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<div class="cont_row">
<p>Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza <strong>un modello di collaborazione tra imprese</strong> che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare <strong>progetti ed obiettivi condivisi</strong>, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.</p>
<p>Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese <strong>senza limitazioni </strong>relative a:</p>
<p>&#8211; <strong>Forma Giuridica</strong>: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi;</p>
<p>&#8211; <strong>Dimensione</strong>: piccole, medie e grandi imprese;</p>
<p>&#8211; <strong>Numero di imprese</strong>: almeno due;</p>
<p>&#8211; <strong>Luogo</strong>: possono partecipare imprese situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;</p>
<p>&#8211; <strong>Attività</strong>: possono essere operanti in diversi settori</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
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		<title>La cooperativa quale strumento di opportunità imprenditoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi regionali]]></category>
		<category><![CDATA[mutualità prevalente]]></category>

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		<description><![CDATA[Non tutti sanno che il mondo delle cooperative riveste, nel sistema imprenditoriale italiano, una posizione dominante in termini di opportunità imprenditoriale e risparmi fiscali. Inoltre, la cooperativa, ha priorità rispetto ad altre forme giuridiche riguardo partecipazione ed approvazione pratiche di finanziamento ed incentivi erogati dagli Enti preposti. Lo Studio Esposito, specializzato nel settore cooperativistico, offre...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutti sanno che il mondo delle cooperative riveste, nel sistema imprenditoriale italiano, una posizione dominante in termini di opportunità imprenditoriale e risparmi fiscali. Inoltre, la cooperativa, ha priorità rispetto ad altre forme giuridiche riguardo partecipazione ed approvazione pratiche di finanziamento ed incentivi erogati dagli Enti preposti. Lo Studio Esposito, specializzato nel settore cooperativistico, offre consulenza e gestione fiscale in merito.</p>
<p>Per info compilare il form all&#8217;interno del Sito sotto la voce &#8220;scrivi &amp; allega&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Aggregare le professionalità</title>
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		<pubDate>Sun, 10 May 2015 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il sito offre la possibilità di aggregare in rete professionalità attraverso la condivisione degli stessi obiettivi: affiancare ed aiutare le aziende nella crescita. Lo Studio Esposito si propone di associare in rete professionisti che per un motivo oppure un altro non riescono a versare i contributi esosi alle rispettive casse di appartenenza, che non possono pagare...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Il sito offre la possibilità di aggregare in <em>rete professionalità</em><strong><em> </em></strong>attraverso la condivisione degli stessi obiettivi: <em>affiancare ed aiutare le aziende nella crescita</em>. Lo Studio Esposito si propone di associare in rete professionisti che per un motivo oppure un altro non riescono a versare i contributi esosi alle rispettive casse di appartenenza, che non possono pagare un programma con licenza ma coltivano comunque la passione per la professione.<strong><em> </em></strong><em>Quale migliore opportunità!. Il sito sarà l&#8217;anello di congiunzione attraverso il quale unire capacità diverse facendoli diventare un&#8217;unica forza al fine di poter aiutare il cliente: Azienda o Consumatore.   </em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
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		<title>DOPPIO BONUS per Bed &amp; Breakfast, alberghi e strutture ricettive</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni al sud italia]]></category>
		<category><![CDATA[crediti d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto renzi]]></category>
		<category><![CDATA[strutture ricettive nel cilento]]></category>

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		<description><![CDATA[A distanza di quasi due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto chiamato Art Bonus (D.L 83/2014) sappiamo di più sulle misure previste dal Governo Renzi per il rilancio della cultura e del turismo nel Paese.La misura simbolo del decreto, (ora è all&#8217;esame della Commissione Cultura del Senato), è il credito d&#8217;imposta per coloro...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #222222;">A distanza di quasi due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto chiamato Art Bonus (D.L 83/2014) sappiamo di più sulle misure previste dal Governo Renzi per il rilancio della cultura e del turismo nel Paese.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">La misura simbolo del decreto, (ora è all&#8217;esame della Commissione Cultura del Senato), è il credito d&#8217;imposta per coloro che contribuiscono alla promozione e/o alla salvaguardia del nostro patrimonio.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Per quanto riguarda il comparto della ricettività turistica i beneficiari saranno alberghi, B &amp; B, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù (per l&#8217;elenco completo si veda l&#8217;Allegato 1 del D.Lgs. n. 79/2011). Gli alberghi, i bed&amp;breakfast e le altre tipologie di strutture ricettive potranno usufruire di un credito d&#8217;imposta del 30% per la digitalizzazione e per la riqualificazione della accessibilità delle strutture.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Un DOPPIO BONUS che fa felici gli operatori di un settore fondamentale per l&#8217;economia del Paese e di tutto il territorio locale quale è il nostro CIlento. In particolar modo l&#8217;aver introdotto un bonus per la digitalizzazione avvicina il Cilento al mercato internazionale dal momento che la maggior parte dei viaggiatori stranieri già da tempo predilige Internet come mezzo di prenotazione delle proprie vacanze. Il decreto va nella direzione giusta invogliando quanti non avessero ancora dotato la propria struttura di sistemi di prenotazione on line o di personale e strumenti multilingua di fare un vero e proprio salto di qualità.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Le spese di digitalizzazione che possono beneficiare del credito d&#8217;imposta sono fino ad un massimo di 12.500 euro per:</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">la creazione di siti web responsive (usufruibili anche da mobile);</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">l&#8217;integrazione di sistemi wi-fi;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">attività di marketing per la promozione e la vendita diretta di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">promozione, pubblicità e commercializzazione di servizi extra alberghieri correlati tramite piattaforme digitalizzate;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">ampliamento della presenza online sui social media;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente finalizzati alle attività di cui sopra.   </span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Il credito d&#8217;imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">L&#8217;Art. 10 del D.L 83/2014 prevede inoltre, per i periodi d&#8217;imposta 2014-2015-2016 un credito d&#8217;imposta del 30% (fino ad un massimo di 200mila euro) per le spese sostenute dalle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012 relativamente ad interventi di:</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">ristrutturazione edilizia di cui all&#8217;art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla Legge n. 13/1989 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989.</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Il credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (la quota relativa a costi sostenuti nel 2014 può essere utilizzata in compensazione a partire dal 1 gennaio 2015).</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">Per conoscere le modalità applicative del credito d&#8217;imposta bisognerà comunque attendere l&#8217;emanazione (prevista entro 3 mesi dalla conversione in legge del D.L. n. 83/2014) di un apposito Decreto Ministeriale, che stabilirà in particolare:</span><br style="color: #222222;" /><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d&#8217;imposta;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">tipologie di interventi ammessi al beneficio;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">procedure per l&#8217;ammissione al beneficio;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta;</span><br style="color: #222222;" /><span style="color: #222222;">procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d&#8217;imposta.</span></p>
<p>Lo studioespositoassociati vanta di uno staff di ingegneri informatici in grado di creare e gestire il progetto per beneficiare del credito d&#8217;imposta.</p>
<p>Info: Dottor Mauro Esposito</p>
<p>info@studioespositoassociati.it</p>
<p>drmauroesposito@gmail.com</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Ricorso contro Cartelle Esattoriali</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 10:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[tributarista]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
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		<description><![CDATA[Ricorso contro cartelle esattoriali in caso di usura ed Anatocismo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricorso contro cartelle esattoriali in caso di usura ed Anatocismo</p>
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