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	<title>Studio Commercialista &#187; fiscalità</title>
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	<description>Consulenza Aziendale nel Cilento</description>
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		<title>Indennità INPS da 600 euro per professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[tributarista]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto cura italia]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[studio commerciale Dott. Mauro Esposito nel cilento]]></category>

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		<description><![CDATA[Uno degli interventi più discussi del Decreto Cura Italia è quello relativo all’indennità di 600 euro che l’INPS potrà erogare a favore di professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti. In questo articolo analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo, a seconda della posizione previdenziale del contribuente e dell’attività svolta. Indennità 600 Euro...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioespositoassociati.it/wp-content/uploads/2020/03/unnamed.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-274" src="http://www.studioespositoassociati.it/wp-content/uploads/2020/03/unnamed-300x169.jpg" alt="unnamed" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Uno degli interventi più discussi del Decreto Cura Italia è quello relativo all’indennità di 600 euro che l’INPS potrà erogare a favore di professionisti, co.co.co., artigiani e commercianti.</p>
<p>In questo articolo analizziamo caso per caso i requisiti necessari alla richiesta di indennizzo, a seconda della posizione previdenziale del contribuente e dell’attività svolta.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Indennità 600 Euro per lavoratori autonomi</span></strong>: con il messaggio 20 marzo 2020 N. 1288/2020 l’INPS ha affermato che: “A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.”</p>
<p>Nell’allegato al messaggio è precisato, in merito all’indennità 600 euro ai lavoratori autonomi quanto segue:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi</span></strong></p>
<p>A tale indennità̀ possono accedere:</p>
<ul>
<li>i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società̀ semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;</li>
<li>i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.</li>
</ul>
<p>Ai fini dell’accesso all’indennità̀, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.</p>
<p><strong> <span style="text-decoration: underline;">Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria</span></strong></p>
<p>A tale indennità̀ possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:</p>
<ul>
<li>Artigiani</li>
<li>Commercianti</li>
<li>Coltivatori diretti, coloni e mezzadri</li>
</ul>
<p>Ai fini dell’accesso all’indennità̀ le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.</p>
<p>Si tratta evidentemente di chiarimenti ancora non sufficienti, quindi, in attesa di istruzioni operative e più corpose, si formula una prima analisi delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del DL 18/2020 per delinearne, quanto meno, l’ambito applicativo e comprendere i potenziali destinatari dell’indennità di euro 600 riconosciuta al mondo delle partite IVA e dei Lavoratori autonomi.</p>
<p>Normativamente il riconoscimento dell’indennità è organizzato su due moduli:</p>
<ul>
<li>indennità ai professionisti e co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio (art. 27);</li>
<li>indennità ai titolari di una posizione riconducibile alla gestione commercianti o artigiani INPS (art. 28).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ATTENZIONE: va preliminarmente precisato che il riconoscimento dell’indennità non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate. </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Indennità 600 Euro ai professionisti e co.co.co. </span></strong></p>
<p>L’articolo 27 del Dl CURA ITALIA prevede che, l’indennità pari ad euro 600,00 è riconosciuta per il mese di marzo ai professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata ex art. 2 co. 26 della l. 335/1995.</p>
<p>Preliminarmente emerge chiaramente che il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività professionali e artistiche di cui al primo co. art. 53 TUIR, titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. con rapporti attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS.</p>
<p>La norma poi prevede i presupposti negativi di esclusione secondo i quali i suddetti soggetti:</p>
<ul>
<li>non devono essere titolare di pensione;</li>
<li>non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.</li>
</ul>
<p><strong>Poiché la concessione dell’indennità è gestita dall’INPS, i professionisti che appartengono agli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri etc . . . .) non sono destinatari della misura di sostegno in argomento</strong>.</p>
<p>Non potranno beneficiarne neanche i titolari di pensione, pertanto, chi, ad esempio, è titolare di una partita IVA o è titolare di un rapporto di co.co.co. non potrà richiedere l’indennità in argomento.</p>
<p>Esclusi anche tutti quelli che sono soggetti all’obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.</p>
<p>Poiché la norma null’altro dice, si deve concludere che laddove il titolare di partita IVA ovvero il co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolare di un rapporto di lavoro soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potrà fruire del presente beneficio.</p>
<p>Si ritiene che la verifica dei presupposti di esclusione debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 essendo la misura calibrata una tantum per tale periodo e non prevedendo la norma nessun arco temporale di osservazione.</p>
<p>Ma anche per questo inciso occorre attendere le istruzioni INPS.</p>
<p>Per quanto alla attribuzione dell’indennità ai co.co.co., si tratterà di fare un’analisi caso per caso per verificare la sussistenza dei presupposti di esclusione.</p>
<p>Si propongono alcuni esempi:</p>
<p><strong>Co.co.co. socio lavoratore di una società Industria</strong></p>
<p>Poiché il soggetto che percepisce un compenso in relazione al rapporto di co.co.co. non è obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società industria, ha diritto all’indennità ex art. 27 pari ad euro 600,00.</p>
<p><strong>Amministratore non socio della Società</strong></p>
<p>L’attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 e l’iscrizione alla gestione Separata INPS in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del beneficio, sempre ché l’amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini professionali.</p>
<p><strong>Amministratore socio di SRL Industria</strong></p>
<p>Anche per questo caso l’iscrizione attivata con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell’amministratore socio di SRL Industria consente il riconoscimento del beneficio, in quanto il socio di società industriale non ha obbligo previdenziale in riferimento a tale ultima posizione.</p>
<p><strong>Amministratore socio di SRL commercio/artigiana</strong></p>
<p>In questo caso poiché il socio è obbligato all’iscrizione alla gestione commercio/artigiana non potrà beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 27; si tratterà di verificare se si potrà accedere al beneficio di cui al successivo art. 28.</p>
<p><strong>Indennità 600 Euro per commercianti e artigiani </strong></p>
<p>L’indennità 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall’articolo 28 del D.L. 18/2020.</p>
<p>La norma, in particolare, prevede che, ai lavoratori autonomi (la norma non fa riferimento al possesso di partita IVA) iscritti alle gestioni speciale dell’Ago (tra cui Artigiani e Commercianti) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, con esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.</p>
<p><strong>Nota bene</strong>: la gestione speciale Ago si rivolge oltre che ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.</p>
<p>Anche in questo caso per comprendere l’ambito soggettivo occorre seguire il seguente paradigma:</p>
<ul>
<li>requisito positivo e necessario: iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti;</li>
<li>requisito negativo di esclusione n. 1: titolare di pensione;</li>
<li>requisito negativo di esclusione n. 2: iscrizione ad altra forma previdenziale senza tenere conto della forma previdenziale di cui alla Gestione Separata.</li>
</ul>
<p><strong>I dubbi dei soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio </strong></p>
<p>Secondo alcuni dubbio è il riconoscimento del beneficio a favore dei soci di società obbligati all’iscrizione alle gestioni commercianti e artigiani in quanto, secondo dette interpretazioni, la norma richiede il possesso della partita IVA.</p>
<p>Tuttavia, proprio comparando le disposizioni di cui all’art.27 e 28 del DL 18/2020 sembrerebbe che il requisito del possesso della partita IVA non sia richiesto nell’ambito del beneficio riconosciuto ai soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti.</p>
<p>Per altro, pare, che in tale senso deponga anche il messaggio INPS del 20 marzo 2020 laddove è precisato che, potranno accedere al beneficio, senza precisare il necessario possesso della partita IVA, i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:</p>
<ul>
<li>artigiani;</li>
<li>commercianti;</li>
<li>coltivatori diretti, coloni e mezzadri.</li>
</ul>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>: si ritiene quindi che anche i soci di società artigiane e commerciali in presenza di tutti gli altri presupposti possano accedere al beneficio.</p>
<p>Se fosse confermata la tesi proposta l’amministratore socio di SRL, iscritto alla gestione separata, società esercente attività per la quale ricorre anche l’obbligo dell’iscrizione del medesimo soggetto alla gestione previdenziale artigiani/commercianti, potrà richiedere l’indennità ai sensi dell’articolo 28.</p>
<p>Una diversa interpretazione potrebbe sviare proprio i soggetti che oltre ad essere iscritti alla gestione commercianti o artigiani ricevono compensi soggetti alla gestione separata. Tale conclusione non pare ammissibile.</p>
<p><strong>IMPORTANTE</strong>: ai sensi della norma sono esclusi gli agenti e rappresentanti obbligato alla contribuzione Enasarco.</p>
<p><strong>Ulteriori precisazioni</strong></p>
<p>L’indennità è esclusa da imposizione diretta (Irpef e relative addizionali).</p>
<p>Per quanto alle procedure di richiesta sarà l’INPS a formulare le procedure.</p>
<p>Nella speranza che l’ente, avendo a disposizioni tutte le informazioni necessarie per individuare i soggetti destinatari del beneficio, attui procedure semplificate e adeguate ai provvedimenti di restrizione già approvati.</p>
<p>La norma per entrambe le misure di sostegno prevede dei limiti superati i quali l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.</p>
<p>Sulla base di tale tono normativo era circolata l’ipotesi di un click day, ma con il comunicato stampa del 19 marzo l’INPS ha chiarito: <strong>“Non c’è nessun click day”</strong> inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni.</p>
<p>Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click.</p>
<p>Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula.</p>
<p>La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti”.</p>
<p>Si tratta di attendere le istruzioni ufficiali INPS per aver ancora più chiarezza e conferma di quanto proposto nel presente articolo e per apprendere le procedure di richiesta delle indennità a sostengo di lavoratori autonomi e co.co.co..</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>La cooperativa quale strumento di opportunità imprenditoriale</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
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		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
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		<description><![CDATA[Non tutti sanno che il mondo delle cooperative riveste, nel sistema imprenditoriale italiano, una posizione dominante in termini di opportunità imprenditoriale e risparmi fiscali. Inoltre, la cooperativa, ha priorità rispetto ad altre forme giuridiche riguardo partecipazione ed approvazione pratiche di finanziamento ed incentivi erogati dagli Enti preposti. Lo Studio Esposito, specializzato nel settore cooperativistico, offre...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non tutti sanno che il mondo delle cooperative riveste, nel sistema imprenditoriale italiano, una posizione dominante in termini di opportunità imprenditoriale e risparmi fiscali. Inoltre, la cooperativa, ha priorità rispetto ad altre forme giuridiche riguardo partecipazione ed approvazione pratiche di finanziamento ed incentivi erogati dagli Enti preposti. Lo Studio Esposito, specializzato nel settore cooperativistico, offre consulenza e gestione fiscale in merito.</p>
<p>Per info compilare il form all&#8217;interno del Sito sotto la voce &#8220;scrivi &amp; allega&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>credito d&#8217;imposta del 30% per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mauro Esposito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
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		<category><![CDATA[agevolazioni al sud italia]]></category>
		<category><![CDATA[crediti d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[riforme Renzi]]></category>

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		<description><![CDATA[Legge n. 106/2014 conversione del Decreto Cultura: ecco il testo Nella Gazzetta Ufficiale del 30 Luglio 2014 è stata pubblicata la legge n. 103 del 29 Luglio 2014 di conversione con modificazioni del DL 83/204, che è entrata in vigore il 31 Luglio 2014. Il provvedimento si compone di un solo articolo, riguardante la conversione...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Legge n. 106/2014 conversione del Decreto Cultura: ecco il testo</p>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale del 30 Luglio 2014 è stata pubblicata la legge n. 103 del 29 Luglio 2014 di conversione con modificazioni del DL 83/204, che è entrata in vigore il 31 Luglio 2014. Il provvedimento si compone di un solo articolo, riguardante la conversione in legge e di un allegato nel quale sono elencate le modificazioni al decreto originario. Le principali misure riguardano:</p>
<p>&#8211; incentivo fiscale del 65-50% sulle donazioni di aziende e privati a favore del patrimonio paesaggistico artistico e culturale ed a favore dei concessionari e gestori (Art -bonus);</p>
<p>&#8211; semplificazione delle gare per la tutela e valorizzazione di Pompei id istituzione di un commissario straordinario per la Reggia di Caserta;</p>
<p>&#8211; istituzione di un piano strategico annuale per la valorizzazione del beni culturali pubblici;</p>
<p>&#8211; incentivi fiscali per le produzioni cinematografiche ed audiovisive;</p>
<p>incentivo fiscale per la ristrutturazione di sale cinematografiche esistenti alla data del 01 gennaio 1980;</p>
<p>&#8211; semplificazione dei procedimenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici nazionali;</p>
<p>&#8211; agevolazioni e semplificazioni per le imprese del settore turistico ed in particolare start-up;</p>
<p>&#8211; istituzione di un gruppo di lavoro per progetti di promozione turistica che utilizzino il &#8220;tax free shopping&#8221; (acquisti esentasse per i viaggiatori);</p>
<p>&#8211; credito d&#8217;imposta del 30% per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi;</p>
<p>&#8211; credito d&#8217;imposta per la ristrutturazione ed accessibilità delle strutture ricettive e collegato acquisto di arredi;</p>
<p>&#8211; riordino e razionalizzazione dell&#8217; Enit &#8211; Agenzia Nazionale per il Turismo in ente pubblico economico per favorire il risparmio di spesa, pur assicurando una migliore promozione e commercializzazione dell&#8217;offerta;</p>
<p>&#8211; revisione della disciplina di concessioni di suolo pubblico per tutelare il decoro di aree monumentali ad altro afflusso turistico;</p>
<p>&#8211; misure per favorire l&#8217;occupazione negli istituti culturali pubblici mediante contratti di lavoro a tempo determinato per professionisti competenti di età non superiore a 40 anni;</p>
<p>&#8211; proroga delle assegnazioni temporanee di personale della scuola presso il ministero dei Beni Culturali.</p>
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